ANSV: PUBBLICATA LA RELAZIONE SULL’INCIDENTE A DOVERA
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo – ANSV ha pubblicato la relazione d’inchiesta in merito all’incidente avvenuto a Dovera (CR), nel 2017, al velivolo Tecnam P92 Echo Super, marche I-7020.
L’aereo, con 2 persone a bordo, dopo aver effettuato un circuito di traffico sull’aviosuperficie di Dovera, impostava un avvicinamento per la RWY 16 della medesima aviosuperficie, cui seguiva una riattaccata e la successiva salita con prua verso Sud. Poco dopo, l’aeromobile precipitava al suolo, incendiandosi; il relitto veniva individuato a circa 0,5 NM a Sud della predetta aviosuperficie, all’interno dell’area di una cascina.
In base ai risultati dell’inchiesta, “l’aereo è precipitato una perdita di controllo in volo dell’aeromobile da parte del pilota, determinata da uno stallo asimmetrico, con conseguente verosimile innesco di una autorotazione. La ridotta distanza dal suolo non ha consentito alcun recupero dell’aeromobile da parte del pilota”.
Alla luce delle evidenze raccolte e delle analisi effettuate, l’ANSV ha emesso le seguenti raccomandazioni:
- Raccomandazione ANSV – 8/463 – 17/1/A/18 Tipo della raccomandazione: – Motivazione: l’inchiesta non ha del tutto escluso che l’inadeguatezza della normativa vigente abbia potuto indurre il pilota dell’I-7020 ad avvalersi, per ragioni di sicurezza, della presenza, a bordo dell’aeromobile, di figure non contemplate dalla normativa appunto vigente, in occasione dell’attività contemplata per il conseguimento dell’abilitazione all’uso degli apparecchi VDS biposto con passeggero a bordo. Al riguardo, l’art. 11, comma 2, del dPR n. 133/2010, richiede, per il rilascio della citata abilitazione, il possesso, in particolare, del seguente requisito: “b) autocertificazione relativa allo svolgimento di almeno trenta ore come responsabile ai comandi e superamento dell’esame di cui all’articolo 17, comma 3”. Destinatario: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Raccomandazione di sicurezza ANSV – 9/463 – 17/2/A/18 Tipo della raccomandazione: – Motivazione: La ASD “Volo Club Italia – AeCI” non è stata oggetto della visita ispettiva prevista, nel caso di “prima certificazione”, dall’art. 35 del Regolamento tecnico – operativo – didattico AeCI per il volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore (edizione 2013, vigente al tempo della certificazione). La visita in questione non era stata effettuata in quanto il campo di volo e le strutture utilizzate dalla citata ASD “Volo Club Italia” erano i medesimi già utilizzati dalla scuola VDS dell’associazione “Turbo Fly” (non più operante nella zona), già oggetto di ispezione, con esito positivo, nel 2013. Conseguentemente, l’AeCI non aveva ritenuto necessario effettuare una nuova verifica ispettiva. Il vigente Regolamento tecnico – operativo – didattico AeCI per il volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore, approvato nel 2015, prevede, all’art. 33. comma 1, che la certificazione delle scuole da parte dell’AeCI avvenga sulla base della documentazione prodotta e a seguito di una visita ispettiva, “obbligatoria in occasione della 1ª certificazione, e facoltativa, da valutare caso per caso, in occasione della richiesta ad operare con ulteriori tipi di apparecchi”. Il successivo art. 36 prevede, altresì, quanto segue: “È obbligo dell’Ae.C.I. controllare, mediante visite ispettive, la rispondenza delle caratteristiche delle scuole a quelle previste dal presente Regolamento e dal regolamento Didattico della Scuola di Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi provvisti di motore (regolamento tipo approvato dall’Ae.C.I.) alle norme previste dal DPR 133/2010 e alle norme emanate per garantire sicurezza del volo, secondo un criterio di rotazione e dandone evidenza pubblica”. Destinatario: Aero Club d’Italia
- Raccomandazione ANSV -10/463 – 17/3/A/18 Tipo della raccomandazione: SRUR/SRGC. Motivazione: durante il sopralluogo operativo è stato rilevato dal personale ANSV un dispositivo paracadute balistico presente nelle vicinanze del relitto. I primi soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente non avevano preso alcuna precauzione in merito, in quanto inconsapevoli dei rischi correlati a tale tipo di dispositivo. I propellenti per i razzi sono infatti esplosivi: ciò comporta che se il sistema non venga completamente disinserito, potrebbero esserci – nel caso di evacuazione dell’aeromobile o di recupero del relitto dopo un incidente – dei rischi per la incolumità degli occupanti dell’aeromobile o del personale di soccorso. I materiali esplosivi, peraltro, si decompongono quando riscaldati ad alte temperature, ad esempio durante un incendio, rilasciando energia nel corso del processo. L’art. 23, comma 2, dPR n. 133/2010 recita quanto segue: ”2. Gli apparecchi VDS ad ala fissa, prodotti industrialmente anche in kit di montaggio, di cui all’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, identificati successivamente al 30 giugno 2011, e gli apparecchi VDS ad ala fissa amatoriali, non realizzati mediante kit di montaggio prodotti industrialmente, di cui all’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, identificati successivamente al 1° gennaio 2013, sono dotati di paracadute balistico”. Destinatario: Aero Club d’Italia
- Raccomandazione ANSV – 11/463 – 17/4/A/18. Tipo della raccomandazione: – Motivazione: la maggior parte delle segnalazioni relative ad incidenti e inconvenienti gravi occorsi ad apparecchi VDS proviene all’ANSV dalle Forze dell’ordine e dai fornitori dei servizi della navigazione aerea. Come più volte evidenziato dall’ANSV nel proprio Rapporto informativo annuale (disponibile nel sito web www.ansv.it), avere un quadro completo ed esatto della situazione della sicurezza del volo nel settore VDS continua a non essere agevole per molteplici ragioni. La difficoltà di una raccolta capillare dei dati è dovuta anche al fatto che tale attività si svolge prevalentemente al di fuori degli aeroporti, in aree difficilmente assoggettabili ad una vigilanza di tipo istituzionale. Gli unici eventi di cui pertanto è possibile venire sempre a conoscenza sono, di solito, quelli che abbiano comportato decessi o lesioni gravi. Questa criticità di segnalazioni preclude lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione nel settore in questione. Al riguardo, pare opportuno ricordare che l’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE n. 996/2010 prevede un obbligo di comunicazione immediata all’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile (quindi, in Italia, all’ANSV), da parte di un ampio numero di soggetti (tra cui, ad esempio, il proprietario, il pilota, l’esercente, qualsiasi persona coinvolta nella manutenzione dell’aeromobile, qualsiasi persona coinvolta nell’addestramento dell’equipaggio, ecc.), dell’accadimento di un incidente/inconveniente grave. Tale comunicazione va quindi fatta anche per gli incidenti/inconvenienti gravi occorsi agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (che la legge, oggi, considera aeromobili), a prescindere dal fatto che l’ANSV, in virtù di quanto consentito dalla legge, decida poi se aprire o meno una inchiesta di sicurezza sull’evento segnalato. Destinatario: Aero Club d’Italia
