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L’UE HA PUBBLICATO GLI ORIENTAMENTI DEL REGOLAMENTO SULLE SOVVENZIONI ESTERE

Con l’obiettivo di offrire maggiore prevedibilità e garantire trasparenza per le imprese la Commissione UE ha pubblicato gli orientamenti sulle sovvenzioni estere.

“Con la pubblicazione degli orientamenti relativi al regolamento sulle sovvenzioni estere offriamo alle organizzazioni un modo chiaro e pratico per trasformare le buone intenzioni in azioni concrete – ha spiegato Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una Transizione pulita, giusta e competitiva -. Gli orientamenti rispondono ad aspettative condivise per un processo decisionale responsabile che consenta di far progredire gli investimenti in modo da ottenere la fiducia dei cittadini”.

Tra le diverse esigenze, il documenti chiarisce ad esempio sul modo in cui la Commissione stabilisce se una sovvenzione estera abbia o meno provocato una distorsione della concorrenza, sul modo in cui gli effetti distorsivi di una sovvenzione estera sono valutati rispetto a eventuali effetti positivi, nonché sul potere della Commissione di richiedere una notifica preventiva per i casi con un valore inferiore alla soglia.

Gli orientamenti chiariscono diversi aspetti del regolamento sulle sovvenzioni estere:

  • Valutazione delle distorsioni (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle sovvenzioni estere). In base agli orientamenti, una volta accertato che un’impresa che esercita attività economiche nel mercato interno ha beneficiato di una sovvenzione estera, la Commissione valuterà se si tratta o meno di una distorsione in due fasi. In primo luogo, la Commissione esaminerà se la sovvenzione estera rafforza la posizione competitiva dell’impresa nell’UE. Per le sovvenzioni non destinate ad attività economiche nell’UE sarà effettuata un’analisi più dettagliata per valutare il rischio che siano utilizzate per sovvenzionare in modo incrociato attività economiche nell’UE. In secondo luogo, la Commissione considererà l’impatto sulla concorrenza analizzando se la sovvenzione è tale da alterare il comportamento concorrenziale e le dinamiche di mercato dell’impresa a scapito di altri operatori. Gli orientamenti contengono un elenco non esaustivo di esempi di sovvenzioni che possono essere considerate distorsive.
  • Valutazione di distorsioni specifiche nelle procedure di appalto pubblico (articolo 27 del regolamento sulle sovvenzioni estere). Se un operatore economico partecipa a una procedura di appalto pubblico nel mercato interno e la Commissione dispone di informazioni secondo cui una sovvenzione estera potrebbe aver inciso sui termini dell’offerta, essa valuterà se si tratti di una distorsione. In primo luogo, esaminerà se l’operatore economico potrebbe aver sfruttato la sovvenzione estera al momento di definire i termini della sua offerta. In tal caso, la Commissione valuterà se l’offerta presentata sia indebitamente vantaggiosa confrontandola con le altre offerte presentate nell’ambito della procedura e con le stime formulate dall’amministrazione aggiudicatrice. Se l’offerta risulta indebitamente vantaggiosa, la Commissione valuterà se il vantaggio deriva in misura significativa dalla sovvenzione estera o da altri fattori giustificabili.
  • Valutazione comparata (articolo 6 del regolamento sulle sovvenzioni estere). Gli orientamenti spiegano il processo di valutazione comparata svolto dalla Commissione per ponderare gli effetti negativi di una sovvenzione estera distorsiva rispetto a eventuali effetti positivi. La Commissione prenderà in considerazione solo gli effetti positivi specifici della sovvenzione estera in esame. Nella valutazione si terrà conto della gravità della distorsione e si valuterà se si possano conseguire effetti positivi senza la distorsione. Se gli effetti positivi prevalgono su quelli negativi, la Commissione non solleverà obiezioni; in caso contrario, può accettare impegni o imporre misure di riparazione. Gli orientamenti contengono esempi degli eventuali elementi di prova che possono essere presentati e illustrano in che modo la Commissione svolgerebbe la valutazione comparata.
  • Ricorso al meccanismo di notifica per le concentrazioni e le procedure di appalto pubblico (articolo 21, paragrafo 5, e articolo 29, paragrafo 8, del regolamento sulle sovvenzioni estere). La Commissione può chiedere la notifica preventiva di concentrazioni non soggette a notifica e di contributi finanziari esteri nelle procedure di appalto pubblico se sono soddisfatte determinate condizioni, ad esempio se sospetta che negli ultimi tre anni sono state concesse sovvenzioni estere alle imprese interessate. La Commissione valuta se sia necessario un esame ex ante sulla base di fattori quali l’impatto sulla concorrenza della concentrazione o della procedura di appalto pubblico, il carattere strategico dell’attività economica e la possibilità che si verifichi una distorsione. Gli orientamenti prevedono nuove clausole di salvaguardia: per le procedure di appalto pubblico di valore modesto, le sovvenzioni inferiori a 4 milioni di EUR e le sovvenzioni volte a ovviare a determinate circostanze straordinarie la Commissione non richiederà la notifica preventiva. In ogni caso, la Commissione deve intervenire prima che le concentrazioni siano state pienamente realizzate o che i contratti siano stati aggiudicati.

Prima di adottare gli orientamenti, la Commissione ha svolto diverse consultazioni per garantire che si tenesse conto dei pareri di tutti i portatori di interessi. Nel marzo 2025 è stato pubblicato un invito a presentare contributi sull’ambito di applicazione degli orientamenti. Parallelamente, la Commissione ha svolto consultazioni mirate con gli Stati membri e con alcuni portatori di interessi selezionati, con professionisti del diritto e dell’economia, il mondo accademico e i consumatori. Tra luglio e settembre 2025 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica sul progetto di orientamenti, durante la quale ha ricevuto riscontri dai portatori di interessi.

Il regolamento sulle sovvenzioni estere è entrato in vigore il 13 luglio 2023. Il regolamento consente alla Commissione di porre rimedio alle distorsioni del mercato interno causate dalle sovvenzioni estere. In questo modo l’Unione europea è in grado di garantire condizioni di parità per tutte le imprese, mantenendo nel contempo il mercato unico aperto agli scambi e agli investimenti. Le sovvenzioni estere possono incidere sul mercato interno attraverso la partecipazione a qualsiasi attività economica, in qualsiasi settore, comprese le acquisizioni di controllo, le partecipazioni ad appalti pubblici e altre forme di investimenti diretti.

A norma dell’articolo 46 del regolamento sulle sovvenzioni estere, la Commissione è tenuta a pubblicare gli orientamenti entro il 13 gennaio 2026. Il regolamento prevede inoltre che, entro il 14 luglio 2026, la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio insieme a un riesame della sua prassi di attuazione e applicazione del regolamento. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di proposte legislative pertinenti.