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VDS: SENSIBILIZZARE LE COMUNICAZIONI DEGLI INCIDENTI E INCONVENIENTI GRAVI

“Malgrado le molteplici iniziative assunte dall’Agenzia Nazionale della Sicurezza Volo – ANSV, si deve purtroppo constatare che nel comparto del Volo da Diporto o Sportivo – VDS di cui alla legge n. 106/1985 continua a permanere la diffusa errata convinzione che non sussista un obbligo di legge di comunicazione all’Agenzia degli incidenti e degli inconvenienti gravi occorsi ad apparecchi VDS. A tale errata convinzione ragionevolmente contribuiscono una criticità di formazione degli istruttori di volo e dei piloti, nonché una sensibilizzazione non adeguata delle scuole di pilotaggio sulla problematica in questione”. È per questa ragione che l’ANSV ha emesso le Raccomandazione di sicurezza ANSV-1/SA/1/21 e ANSV-2/SA/2/21.

Con la prima l’Agenzia raccomanda di integrare gli attuali programmi ufficiali per il conseguimento dell’attestato abilitante alla condotta di apparecchi VDS prevedendo che vengano fornite conoscenze anche sulla organizzazione e sulle competenze dell’ANSV, nonché sull’obbligo di comunicazione immediata, alla stessa, secondo le modalità da quest’ultima indicate nel proprio sito web istituzionale (www.ansv.it), dell’accadimento di un incidente o di un inconveniente grave, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 9 del regolamento UE n. 996/2010 e4 del decreto legislativo n. 18/2013.

Mentre con l’ANSV-2/SA/2/21, l’Agenzia raccomanda di promuovere una efficace e tempestiva attività di sensibilizzazione degli istruttori di volo VDS affinché diffondano la conoscenza dell’obbligo di comunicazione immediata, alla stessa ANSV.