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UE, INDUSTRIA DIFESA: APPROVATO LO STRUMENTO DI ACQUISTO CONGIUNTO

Nelle scorse settimane i deputati del Parlamento Europeo hanno approvato in via definitiva, con 530 voti favorevoli, 66 voti contrari e 32 astensioni, la legge sul rafforzamento dell’industria europea della difesa attraverso appalti comuni (in inglese: European defence industry reinforcement through common procurement act – EDIRPA). La legislazione ora richiede l’approvazione formale del Consiglio UE per diventare legge.

“Questo voto segna un momento storico per la difesa dell’UE, in quanto istituisce il primo strumento comunitario per l’approvvigionamento congiunto da parte degli Stati membri – ha spiegato a Spazio-News il co-relatore della commissione affari esteri europei Michael Gahler -. Questo strumento li aiuterà a rifornire le loro scorte, ad aumentare l’interoperabilità tra le nostre forze armate, a rafforzare la nostra industria e a contribuire al nostro incrollabile sostegno all’Ucraina. Tuttavia, di fronte a una crisi storica, l’EDIRPA può essere solo un punto di partenza per un’agenda di difesa comune molto più ambiziosa”.

Il regolamento, già concordato con il Consiglio il 27 giugno scorso, istituisce uno strumento temporaneo per sostenere l’industria europea della difesa attraverso appalti comuni fra i Paesi UE fino al 2025. Aiuterà gli Stati membri ad affrontare, in modo volontario e collaborativo, le loro esigenze più urgenti e critiche nel settore della difesa, in particolare quelle che sono state esacerbate dal trasferimento di prodotti per la difesa all’Ucraina.

Lo strumento sarà finanziato con un budget di 300 milioni di euro. Gli acquisti congiunti dovranno coinvolgere almeno tre Stati membri e saranno aperti alla partecipazione dei Paesi dell’Associazione europea di libero scambio che sono anche membri dello Spazio Economico Europeo.

Per poter accedere ai finanziamenti, gli appaltatori e i subappaltatori devono essere stabiliti nell’UE o in un Paese associato e non devono essere soggetti al controllo di un paese terzo o di un’entità non associata. Il costo dei componenti che provengono dall’UE o dai Paesi associati non deve essere inferiore al 65% del valore stimato del prodotto finale.

Il contributo finanziario dell’UE a ciascun acquisto sarà limitato al 15% del valore stimato del contratto di appalto comune per consorzio. Questo limite può essere aumentato al 20% se l’Ucraina o la Moldavia sono destinatarie di quantità aggiuntive di prodotti per la difesa, o se almeno il 15% del valore stimato del contratto di appalto comune è assegnato a PMI o a società a media capitalizzazione in qualità di appaltatori o subappaltatori.

 

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